DPI – Dispositivi di protezione individuale 

In questo articolo cercheremo di spiegare in parole semplici l’utilizzo dei DPI e la loro utilità per ridurre la trasmissioni di infezioni e salvaguardare la sicurezza dei lavoratori.

I DPI, ovvero Dispositivi di Protezione Individuale, sono attrezzature e strumentazioni che hanno l’obiettivo di ridurre al minimo i danni derivanti dai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro.

A seconda del grado di rischio dell’attività lavorativa è previsto l’utilizzo di dispositivi specifici che in alcune circostanze possono essere anche obbligatori per legge. L’obbligo di uso dei DPI, infatti, riguarda tutti i casi in cui determinati fattori di rischio non possono essere evitati o ridotti da misure di prevenzione o mezzi di protezione collettiva.

Il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08) stabilisce che i DPI in ambito lavorativo debbano rispettare le norme previste dal D.Lgs. 475/92: l’art.74 dà la seguente definizione di Dispositivi di Protezione Individuale:

“Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.

Molti di questi DPI presentano dei requisiti specifici.

In particolare, devono essere:

  • indossati e tolti facilmente in caso di emergenza;
  • adeguati ai rischi da prevenire;
  • adatti alle esigenze ergonomiche e di salute dei lavoratori;
  • adeguati alle condizioni esistenti sul luogo lavorativo; 
  • compatibili tra loro, qualora i rischi siano molteplici e sia necessario l’utilizzo in contemporanea di più DPI.

Quali sono i DPI?

I Dispositivi di Protezione Individuale vengono classificati in tre categorie, in ordine crescente a seconda del grado di rischio connesso all’attività lavorativa.

DPI di prima categoria: sono dispositivi di protezione per attività che hanno rischio minimo e che procurano danni di lieve entità (come l’effetto di vibrazioni, raggi solari, urti lievi, fenomeni atmosferici, ecc). Sono autocertificati dal produttore.

DPI di seconda categoria: semplicemente, qui vengono inclusi i DPI che non rientrano nelle altre due categorie e che sono legati ad attività con rischio significativo (il D.Lgs. 475/92 non fornisce una vera e propria definizione di tale categoria). È richiesto un attestato di certificazione di un organismo di controllo autorizzato.

DPI di terza categoria: dispositivi che proteggono il lavoratore da danni gravi o permanenti per la sua salute, o dal rischio di morte. Secondo le norme vigenti in ambito salute e sicurezza sul lavoro, è previsto un addestramento specifico obbligatorio per poterli utilizzare in modo corretto. Alcuni esempi di DPI di terza categoria sono: imbragature, caschi con laccio sottogola, autorespiratori, guanti ignifughi, ecc.).

I DPI possono essere classificati anche in base alla tipologia di protezione, che può essere:

  • degli arti superiori;
  • degli arti inferiori;
  • di occhi e viso;
  • dell’udito;
  • del capo;
  • delle vie respiratorie;
  • del corpo e della pelle;
  • dalle cadute dall’alto;
  • per la visibilità.

Quali sono i DPI in ambito sanitario?

In ambito sanitario trovano ampio spazio innumerevoli dispositivi di protezione individuali da rischio biologico adatti ad ogni specifica situazione. 

Per rendere le cose schematicamente comprensibili, esse vengono così classificate:

  • Protezione degli occhi: “può essere conseguita utilizzando occhiali di sicurezza con protezioni laterali o con occhiali a maschera. In relazione alla modalità di trasmissione dell’agente patogeno può essere necessario l’utilizzo insieme ad altri DPI atti a proteggere anche altri parti del corpo (es. mucose naso-buccali) o organi (es. apparato respiratorio).

  • Protezione degli occhi e delle mucose: “la protezione conseguita utilizzando la visiera, permette la protezione degli occhi, del viso e delle mucose. In relazione alla modalità di trasmissione dell’agente patogeno può comunque essere necessario l’utilizzo congiunto ad altri DPI atti proteggere il corpo o una sua parte o organi (es. apparato respiratorio)”.

  • Protezione delle vie respiratorie: anche in questo caso “in relazione alla modalità di trasmissione dell’agente patogeno, può essere necessario l’utilizzo congiuntamente ad altri DPI per la protezione del capo (copricapo) o del corpo (tuta intera con cappuccio). Esistono innumerevoli tipi di mascherine per la protezione delle vie respiratorie come ad esempio quella chirurgica che limita la diffusione nell’ambiente di particelle potenzialmente infettanti da parte di individui infetti o potenzialmente infetti ; mascherine FFP1 capaci di filtrare 80% delle particelle ambientali con diametro > 0.6uM non raccomandata per la protezione da agenti che si trasmettono per via aerea ; mascherine FFPP2 capaci di filtrare il 95% delle particelle ambientali con diametro > 0.6uM raccomandata per operatori che assistono individui infetti o potenzialmente infetti ; mascherine FFP3 che filtrano il 98-99% delle particelle ambientali con diametro superiore > 0.6 uM raccomandata per gli operatori sanitari che assistono individui infetti o potenzialmente infetti , in particolare durante manovre che producono maggiori aresolizzazione ( pz intubati, broncoaspirazioni ecc).

  • Protezione delle vie respiratorie e delle mucose: dopo aver ricordato nuovamente che in “relazione alla modalità di trasmissione dell’agente patogeno, può essere necessario l’utilizzo congiuntamente ad altri DPI” per la protezione del capo o del corpo, sono presentate le maschere a pieno facciale riutilizzabili con filtri e i dispositivi di filtrazione dell’aria elettroventilati con filtri.

  • Protezione delle mani: guanti monouso e guanti sterili.

  • Camice: adatto agli agenti patogeni trasmissibili per contatto. È un “dispositivo monouso utilizzabile per la protezione parziale del corpo da schizzi. Deve disporre di chiusura posteriore sovrapponibile. Può disporre di elastici ai polsi o polsini. In relazione alla modalità di trasmissione dell’agente patogeno è necessario l’utilizzo congiuntamente ad altri DPI”.

  • Tuta completa: adatta agli agenti patogeni trasmissibili per contatto. È un “dispositivo monouso munito di cappuccio che protegge da schizzi e spruzzi e può disporre di disporre di calzari. Il sistema di chiusura, posto anteriormente, le cuciture, le giunzioni e gli assemblaggi devono soddisfare i requisiti specificati dalle pertinenti norme tecniche di classificazione. In relazione alla modalità di trasmissione dell’agente patogeno, può essere necessario l’utilizzo congiuntamente ad altri. Norme tecniche: EN 340 e EN 14126:2006.

  • Tuta scafandro ventilata: è una tuta protettiva intera munita di schermo, cappuccio e calzari. È adatta agli agenti patogeni trasmissibili per via aerea e per contatto. È un “indumento di protezione completo, munito di scafandro che protegge da schizzi e spruzzi e sistema di ventilazione alimentato con aria motore munito di sistema di filtrazione. Il sistema di chiusura, le cuciture, le giunzioni e gli assemblaggi devono soddisfare i requisiti specificati dalle pertinenti norme tecniche di classificazione. Consentono di effettuare la doccia decontaminante”.

Quali sono gli Obblighi del datore di Lavoro?

Il datore di lavoro è soggetto ad una serie di obblighi per l’utilizzo dei DPI, stabiliti dall’art.77 del D.Lgs. 81/08. In base a quanto definisce il Testo Unico, egli deve:

  • Occuparsi della scelta dei DPI da utilizzare, sulla base della valutazione dei rischi, delle caratteristiche dei Dispositivi di Protezione Individuale (anche per le eventuali fonti di rischio che possono essi stessi comportare), delle eventuali variazioni negli elementi di valutazione e individuando la relativa norma tecnica UNI-EN.
  • Individuare le condizioni in cui debba essere utilizzato un DPI (in particolare per quanto riguarda l’uso, l’entità del rischio, la frequenza di esposizione al rischio, le prestazioni del DPI e le caratteristiche del posto di lavoro di ogni lavoratore).
  • Occuparsi di fornire ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti.
  • Assicurare l’efficienza e le condizioni d’igiene dei DPI, occupandosi di manutenzioni, riparazioni e sostituzioni necessarie.
  • Destinare ogni Dispositivo di Protezione Individuale ad uso personale e fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori.
  • Informare i lavoratori, in via preliminare, di quali sono i rischi dai quali vengono protetti grazie ai DPI.
  • Assicurare un’adeguata formazione sul corretto utilizzo dei DPI. L’addestramento, indispensabile per i DPI di terza categoria e per i dispositivi di protezione dell’udito, deve essere documentato e verificato.

In merito all’attuale condizione di emergenza data dal Covid-19, in data 01/04/2020 vengono emanati degli aggiornamenti da parte del Senato della Repubblica attraverso gli Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 1766. Di seguito il Link http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/350698.pdf.

Quali sono gli obblighi del lavoratore?

Anche il lavoratore è soggetto ad alcuni obblighi, stabiliti anch’essi dal Testo Unico:

  • Sottoporsi al programma di informazione ed addestramento e utilizzare i DPI conformemente a quanto appreso.
  • Avere cura dei DPI messi a disposizione del datore di lavoro, senza apporre alcuna modifica.
  • Segnalare eventuali difetti o inconvenienti.
  • Al termine dell’utilizzo seguire le procedure aziendali per la loro riconsegna.

L’ attività prevede l’utilizzo di DPI che richiedono la formazione obbligatoria in continuo aggiornamento.

Contatta l’esperto in merito a questo argomento.

 

Dott.ssa Martina Cuomo
Infermiere

Uoc immunodeficienza e malattie dell’immigrazione
Cotugno – Azienda dei Colli (NA)